GAETA, ITALCRAFT: IL CONSIGLIO DI STATO SI PRONUNCIA A FAVORE DEL CONSIND

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del Tar di Latina che impediva al Consorzio di sviluppo industriale Sudpontino di entrare nel merito della validità dei titoli concessori dell’Italcraft di Gaeta.

Una vertenza giudiziaria che ha fatto tremare i polsi alle maestranze e alla proprietà solo pochi giorni dopo aver raggiunto un accordo tanto travagliato quanto storico per la salvezza del sito produttivo su terreno demaniale e dei suoi livelli occupazionali con un accordo di reintegro a pieno regime di almeno due anni. Nel frattempo il Tar sanciva un abuso di competenza del Consind che secondo il tribunale non ha alcun potere di ingerenza sulle concessioni demaniali e relative aree. Allo stesso tempo però si faceva portavoce della vicenda l’autorità portuale che invece questo potere ce l’ha.


Tuttavia dopo una prima fase di forte ostruzionismo, la ratifica del procedimento di decadenza della validità della concessione del sito in uso all’Italcraft, che pure sembrava imminente, è stata sospesa dall’Autorità portuale. Scongiurando di fatto il penultimo scoglio per una agognata ripresa piena di ostacoli. Perché l’ultimo atto si avrà alla fine del mese di febbraio quando il tribunale si pronuncerà sul concordato preventivo da concedere all’azienda senza il quale non può aver luogo l’acquisizione delle quote di maggioranza della società, e quindi il pagamento dei debiti.

Ma tornando al Consind, dopo la decisione del Tar, questo si è mosso su un doppio binario perché mentre da una parte impugnava quel provvedimento per vedersi riconosciuta dal Consiglio di Stato, come poi è accaduto, la competenza di pronunciamento sui titoli concessori, dall’altra firmava un protocollo d’intesa con la proprietà e una lunga serie di altri enti istituzionali, col quale manteneva ferma la concessione a patto che la stessa proprietà ottemperasse a quegli obblighi prescritti dal contratto e rivendicati dall’autorità portuale di messa insicurezza e riqualificazione strutturale del sito.

Per questo motivo la sentenza del Consiglio dovrebbe essere ritenuta, in sostanza, solo formale se vale quanto detto e fatto secondo l’ordine cronologico appena descritto. E le parole dell’azienda, che si affida ad una nota per commentare questo nuovo capitolo giudiziario, seguono questa logica.

“In tale contesto – si legge nella nota -, essendosi risolta la vicenda sul piano istituzionale ed essendo tale piano e soluzione successivi e prevalenti rispetto ai contenziosi, da un punto di vista giuridico, ma soprattutto non essendo rispettoso della considerazione data dalle istituzioni, ogni prosecuzione di attività giudiziaria, la Società ha ritenuto di non seguire il giudizio, avendo peraltro ricevuto rassicurazioni dal Consorzio di un pari comportamento2.

Non si limitano tuttavia a ridimensionare la vertenza, ma rilanciano e passano al contrattacco quando affermano :<Per tali ragioni i legali della società non hanno discusso il ricorso in appello e non sappiamo se la stessa sia stata trattata su impulso della parte o di ufficio. Il provvedimento del Consiglio di Stato comunque non modifica il punto della carenza di potere su cui si era pronunciato il Tar, giacché il giudice di appello ha ritenuto soltanto che il Consorzio non avesse posto in essere un provvedimento finale ed esecutivo ma solo un atto interlocutorio privo di effetti, cosicché non fosse necessaria alcuna sospensione cautelare.

Tale provvedimento quindi, tanto più per gli effetti superiori ed assorbenti del citato protocollo di intesa, non modifica il contesto ed anzi si pone in linea con lo stesso. Infatti gli atti consortili non hanno, proprio per il contenuto del provvedimento, alcun effetto sulla concessione e sul diritto a proseguire nell’uso dell’area, ed il Consorzio, aderendo al protocollo, ha confermato che la società, eseguendo le opere indicate dall’Autorità Portuale, potrà proseguire nella propria attività e nel beneficiare del cantiere. Si ritiene pertanto – concludono -, alla luce delle aspettative e del rilievo socio-occupazionale, che il chiarimento sia necessario ed opportuno per dare a tutti tranquillità di esecuzione del percorso istituzionalmente delineato e per il quale la società sta già operando>.