TIA, CONDANNA PER LATINA AMBIENTE

Giuseppe Pannone

Riceviamo e pubblichiamo daglia vvocati Luigi D’Aniello, Giuseppe Pannone, Raffaele Scirè e Andrea Stabile. “Con sentenza depositata il 14.4.2011 la Commissione Tributaria Provinciale di Latina Sezione 3 ha annullato una cartella esattoriale, emessa per la riscossione della TIA nei confronti di un’azienda, da cui risultava che ad essere iscritto a ruolo non era un avviso di accertamento ma la semplice fattura che (per il regolamento comunale) non è titolo esecutivo in quanto non ne presenta i requisiti essenziali. Latina Ambiente condannare a risarcire le spese. Infatti la Fattura TIA può essere equiparata ad un accertamento (quindi impugnabile ed iscrivibile a ruolo) solo se presenti i caratteri dell’atto tributario. Le fatture di Latina Ambiente non presentano tali caratteri, tanto che non vengono notificate ma inviate per posta ordinaria, né sono sottoscritte da un funzionario. Pertanto, le cartelle emesse da Equitalia (incolpevole per quanto accade) per la TIA di Latina sono tutte nulle, in quanto non menzionano gli estremi dell’accertamento ma quelli della semplice fattura. Le suddette cartelle sono illegittime per violazione dell’art. 12 DPR 602/73 che prevede che nel ruolo (di cui la cartella costituisce l’unico estratto conoscibile al contribuente) deve essere indicato “il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento” e “in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all’iscrizione”. La regola citata è una delle poche norme legislative fondamentali che deve essere conosciuta da chiunque svolge attività di riscossione. E’ l’ennesima dimostrazione che un’entrata tributaria rilevante come la TIa a Latina è gestita da soggetto senza alcuna specifica competenza. Si tratta di un errore inescusabile, quindi grave imperizia che il Comune non può che censurare con esplicita contestazione. Se non si provvede ad annullare in autotutela tutti i ruoli TIA inviati al concessionario della riscossione, si rischiano ulteriori costi per i cittadini, oltre che un danno erariale”.