EGO ECO, LA CASSAZIONE ACCOGLIE IL RICORSO DEI FIGLI DI CIUMMO: CONFISCA ANNULLATA

Il corrispettivo della prestazione regolare non può essere oggetto di confisca. Lo aveva stabilito tempo fa la Cassazione, a Sezioni unite penali, in materia di applicazione del decreto 231 e, ora, la stessa Cassazione precisa che il medesimo principio deve essere applicato anche alle persone fisiche e non solo alle società. La Corte, infatti, con la sentenza n. 17064, depositata ieri, ha accolto il ricorso presentato da due imputati, che risultavano prestanome per conto del padre in una società in nome collettivo (Ego Eco), nell’ambito di un procedimento per truffa ai danni del Comune di Minturno per l’appalto del servizio di smaltimento rifiuti. Il Gip di Latina aveva ritenuto di dovere procedere al sequestro preventivo in vista della confisca per equivalente delle quote degli imputati e dei beni della società per l’intero valore dell’appalto, stimato in 14 milioni di euro. Come si ricorderà il riesame aveva confermato la misura. Contro la decisione i due figli hanno presentato ricorso in Cassazione contestando proprio la misura del sequestro. La Suprema corte ha aderito a questa tesi chiarendo che «il profitto del reato oggetto di confisca si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, specificando che, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico», come ad esempio un appalto, «non può essere considerato tale anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’autore del reato delle prestazioni che il contratto gli impone». Dunque, «nella ricostruzione della nozione di profitto oggetto di confisca non può farsi ricorso a parametri valutativi di tipo aziendalistico, ma che in ogni caso tale nozione non può essere dilatata fino a determinare un’irragionevole e sostanziale duplicazione della sanzione nelle ipotesi in cui vi sia stato un adempimento, anche solo parziale, del contratto». Questi principi, sanciti in virtù della confisca prevista dalla 231, possono essere applicati anche alle persone fisiche, precisa Piazza Cavour. E quindi in questo caso il Riesame avrebbe dovuto verificare se oltre all’esistenza di un vantaggio economico derivante direttamente dal reato e che poteva essere oggetto di confisca, non fosse individuabile anche una porzione di incremento economico determinato da una prestazione lecita eseguita in favore del Comune di Minturno nel corso del rapporto contrattuale relativo alla gestione del servizio di rifiuti urbani, che avrebbe rappresentato il profitto non confiscabile, nella misura in cui fosse estraneo all’attività criminosa posta in essere. Infatti, «il corrispettivo di una prestazione regolarmente eseguita dall’obbligato ed accettata dalla controparte, che ne trae comunque una concreta utilitas, non può costituire una componente del profitto da reato, perché trova titolo legittimo nella fisiologica dinamica contrattuale e non può ritenersi sine causa o sine iure».

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