LA CONSULENZA TECNICA DEL GIUDICE NON PUO’ ESSERE USATA DAL CONTRIBUENTE, A FORMIA IL CASO CHE FA SCUOLA

La consulenza tecnica disposta dal giudice nel processo penale non può essere utilizzata dal contribuente per confutare l’esito dell’accertamento conseguente alla verifica della Guardia di Finanza. La Sezione tributaria della Corte di cassazione (ordinanza 10036/11, depositata il 6 maggio) ha cassato con rinvio il provvedimento con cui la Commissione tributaria del Lazio aveva annullato l’avviso di accertamento ai fini Irpef nei confronti di un contribuente di Formia, contestando ricavi non contabilizzati sulla base delle movimentazioni bancarie e dei libretti di risparmio nella disponibilità della parte interessata. Il procedimento aveva preso le mosse dalla verifica dei militari delle Fiamme gialle, che al termine della radiografia contabile avevano contestato a un’azienda maggiori ricavi non registrati per l’equivalente di 158 milioni di lire, riferiti all’anno 1996. La presunta evasione era poi stata segnalata alla Procura della Repubblica ed era infine diventata oggetto di una consulenza tecnica d’ufficio, sulle basi della quale era maturato il proscioglimento in sede penale.

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