CARTELLE PAZZE EQUITALIA, LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA LEGGE DI STABILITA' 2013

cartelle-pazze1Le Cartelle di pagamento di Equitalia, le famose cartelle esattoriali pazze, oggi possono essere oggetto di sospensione di fronte ad una richiesta del contribuente e nel caso di inerzia da parte dell’ente creditore dopo 220 giorni, diventano oggetto di annullamento automatico.

Questa è la norma inserita nella legge di stabilità del 2013, a tutela del contribuente, e contro la miriade di cartelle pazze, che ogni anno mettono in difficoltà i cittadini.


La novità in tema di riscossione e cartelle di pagamento, inserita nell’ultima legge di stabilità 2013 ha previsto che al verificarsi di particolari condizionii, si possa chiedere la sospensione immediata della riscossione.

Tali situazioni sono elencate di seguito:

1- cartella esattoriale soggetta a prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;

2- sussistenza di un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore;

3 – esistenza di una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore;

4 – esistenza di una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;

5 – pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;

6 – qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

In presenza di una di queste situazioni, entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, il contribuente può presentare direttamente all’agente della riscossione, anche in modalità telematica, una dichiarazione con cui attesta l’illegittimità dell’atto e chiede la sospensione immediata delle azioni di Equitalia.

Proprio in questa sua dichiarazione il contribuente deve indicare i motivi per cui chiede l’immediata sospensione delle cartelle di pagamento.

Va tenuto conto, ovviamente, che se per dimostrare l’illegittimità dei provvedimenti adottati, il contribuente produce una documentazione falsa, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

Dopo aver presentato istanza di sospensione immediata delle cartelle di pagamento, spetta alla stessa Equitalia che ha emesso la cartella esattoriale, trasmettere entro 10 giorni all’ente creditore.

Nei successivi 60 giorni, l’ente creditore potrà confermare al contribuente che la cartella di pagamento è stata emessa per un buon motivo, allegando la documentazione che prova il debito pendente.

In ogni caso, trascorsi inutilmente 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate.

La nuova norma, volta a tutela della parte più debole, che nel caso delle cartelle di pagamento, è il contribuente, con un procedimento molto più snello e più economico, consente al cittadino, di poter far valere i propri diritti, e tutelare i propri interessi.

scritto da: Dott. Enrico Duratorre – Consulenza Giuridico – Amministrativa

enricoduratorre@katamail.com