AUMENTI TARIFFE SERVIZIO IDRICO, IL COMUNE DI APRILIA IMPUGNA LA DELIBERA DAVANTI AL TAR

bicchiera acquaIl Comune di Aprilia ha impugnato dinanzi al Tar Lombardia, sezione di Milano, la delibera 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 con la quale l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas, competente anche in materia di servizio idrico integrato, ha determinato le tariffe idriche per gli anni 2012 e 2013 introducendo il Metodo Tariffario Transitorio (MTT).

La deliberazione impugnata, sostanzialmente, dispone la rideterminazione della tariffa per il servizio idrico.


“L’amministrazione comunale – ha commentato il sindaco f.f. di Aprilia Antonio Terra – vuole confermare la sua azione nell’esclusivo interesse dei cittadini. Da qui la scelta di ricorrere dinnanzi al Tar Lombardia, competente territorialmente, ritenendo la determinazione delle tariffe da parte dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas illegittima sotto diversi profili. Più precisamente, ed in sintesi, è stato eccepito che l’Autorità non ha elaborato un metodo tariffario, al di là del nome ad esso attribuito, limitandosi invece a prendere le tariffe in vigore al 31 luglio 2012 e a moltiplicarle per un coefficiente predeterminato. Ciò, si ritiene, senza averne il potere, in quanto attribuito alla stessa Autorità solo il giorno 1 gennaio 2013.

Pertanto, sino al 31 dicembre 2012 vigeva il metodo di calcolo previsto dal D.M. n. 18/96. Inoltre, in tale calcolo definito transitorio, l’Autorità ha stabilito che la tariffa sia costituita da una quota fissa ed una variabile. In tal modo, a nostro avviso, riteniamo siano stati violati i principi per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, che ha natura di corrispettivo del servizio e deve essere commisurata ai consumi effettivi dell’utente. Ulteriormente, lo stesso metodo transitivo reintroduce almeno in parte, e si ritiene in modo surrettizio, la remunerazione del capitale investito abrogata per volontà popolare con il Referendum del 2001. Infine, ma non ultimo, la nuova tariffa così stabilita viene applicata retroattivamente a decorrere dal giorno 1 gennaio 2012, il che appare anch’esso illegittimo”.