CONDONO EDILIZIO: ATTENZIONE ALLE RICHIESTE ILLEGITTIME DEI COMUNI

condonoLa legge 47 del 28 febbraio 1985, già prevedeva la definizione delle opere realizzate abusivamente, che non comportino un ampliamento superiore al 30% delle opere autorizzate. Tale norma è stata più volte ripresa dalla successione di norme nel tempo a far seguito dalla legge 47/85.

I Comuni, entro un anno, o due anni se si tratta di comuni con più di 500.000 abitanti, devono provvedere ad emettere il provvedimento di condono, ovvero di rigetto della domanda di concessione in sanatoria. In assenza dell’emissione di tale provvedimento, l’istanza si intende accolta e conseguentemente si intende rilasciata la concessione in sanatoria o autorizzazione edilizia.


Il silenzio assenso, ovviamente, si concretizza nel momento in cui l’istante deposita l’attestazione di pagamento e la documentazione di denuncia al Catasto entro la data di compimento dell’anno.

Il termine di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda è perentorio e la richiesta autorizzazione si intende accolta, in caso di silenzio, ove l’interessato abbia provveduto al pagamento di tutte le somme dovute a conguaglio ed alla presentazione della documentazione dovuta per l’accatastamento.

Trascorsi trentasei mesi la richiesta si prescrive definitivamente, con la conseguenza che nulla più è dovuto.

La giurisprudenza dei vari Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, più volte si sono occupati del silenzio assenso e del termine di prescrizione per la richiesta di pagamento di integrazioni dei pagamenti del contributo di concessione.

Secondo i magistrati amministrativi, il silenzio – assenso o silenzio – accoglimento si configura ogni qual volta sia decorso il termine di ventiquattro mesi senza che l’amministrazione abbia emesso il provvedimento, nonostante la pratica sia completa.

Discorso diverso per la prescrizione del vantato credito, sempre secondo i magistrati amministrativi, anche per il credito vantato dall’amministrazione comunale, si prescrive in dieci anni, termine di prescrizione ordinaria dei diritti.

Il termine di prescrizione decennale, si forma, decorsi i ventiquattro mesi, dalla data in cui è stata presentata l’istanza, corredata di tutta la documentazione necessarie.

 

scritto da: Dott. Enrico Duratorre – Consulenza Giuridico – Amministrativa    

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