INCENDI, ORDINANZA DEL SINDACO DI MINTURNO

incendio1Il Sindaco di Minturno viste le ordinanze:

N. 10 del 3 aprile 2008 (taglio siepi, rami alberi, ripulitura canali e corsi d’acqua,  conservazione fabbricati e muri, mantenimento ripe dei fondi laterali);
Ordinanza N. 15 del 7 aprile 2008 (tagli periodici della vegetazione);
Ordinanza N. 14 del 7 aprile 2008 (periodi consentiti per la combustione dei residui vegetali)


A TUTELA E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO IN TUTTE LE SUE FORME

I N V I T A

Chiunque  ad osservare  e  rispettare le prescrizioni contenute nelle suddette ordinanze emanate per la sicurezza della circolazione, per la lotta all’inquinamento,  per il decoro e l’igiene pubblica e  per la salvaguardia del patrimonio boschivo dagli incendi.

1)    SALVAGUARDIA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI (attività di previsione e prevenzione per la tutela del territorio dalla diffusione degli incendi):
con l’ordinanza n. 15 del 07.04.2008, TUTTI I PROPRIETARI  ED ALTRI SOGGETTI AVENTI TITOLO, di aree edificate e non, dimesse o abbandonate, coltivate o incolte, nell’ambito dei cantieri edili e stradali, lungo gli argini stradali e dei corsi d’acqua, in particolare vicino ai centri abitati di tenere tali aree sgombre da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe, da immondizie e dai rifiuti in genere e di tenere le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione al fine di limitare tanto il rischio igienico che quello degli incendi.

2) REGOLAMENTAZIONE DEL RICORSO AL FUOCO PER LE PULIZIE E L’ELIMINAZIONE DI RESIDUI VEGETALI E PER LA RIPULITURA DEGLI INCOLTI:
Per tutelare il territorio dall’innesco e dalla diffusione degli incendi, il SINDACO quale
AUTORITA’ LOCALE DI PROTEZIONE CIVILE consapevole che gli incendi colposi
sono da ricercare soprattutto nella cattiva conduzione delle attività agricole, nel cui ambito si
fa ancora spesso ricorso al fuoco,  L’ordinanza  n°. 14 del 7 aprile 2008,  stabilisce i
periodi  durante i quali, unicamente nelle zone agricole-rurali, è possibile far ricorso alla
combustione per l’eliminazione degli scarti legnosi, quali: tralci e ramaglie, residuati delle
pratiche agronomiche della potatura e della estirpazione di frutteti o vigneti,  pulizia  delle
arginature dei fossi:
– periodo dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 16 aprile al 31 maggio: è consentito
utilizzare la combustione dalle ore 0,6,00 alle ore 10,00
–  periodo 1° dicembre al 15 dicembre e dal 15 gennaio al 31 marzo: è consentito è
utilizzare la  combustione dalle ore 7,00 alle ore 10,00.
Nei periodi in cui è consentita la combustione i fuochi non potranno essere
più alimentati dopo le ore 11,30.

E’ FATTO OBBLIGO

laddove è consentito l’auto smaltimento per combustione all’aperto, unicamente in zone
agricole – rurali, osservare le seguenti limitazioni e modalità di controllo:

•  il fuoco deve essere acceso, con l’adozione di ogni possibile precauzione al fine di
prevenire incendi e danni alle persone e/o all’altrui proprietà e deve essere sorvegliato
costantemente da un sufficiente numero di persone idonee ad intervenire in qualsiasi
momento finché il  fuoco non sia spento;

• che il fumo non arrechi pericolo e/o disagio alla circolazione e/o alla cittadinanza;

• se per qualsiasi causa, anche naturale , il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità
eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo;
E’ VIETATO sempre:
•  accendere fuochi in presenza di forte vento in qualsiasi stagione dell’anno o comunque
ogni qual volta possa essere presumibile la incontrollabilità del fumo stesso.
•  bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle
vicinanze e nelle sedi stradali;
• appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, scarpate, nonché
materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti
vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell’ambito della ripulitura di parchi e
giardini;
• bruciare materiale organico prodotto o derivato dall’attività agricola, sia umido che
secco,tra cui fogliame, erba, arbusti e sterpaglie, tronchi, rami e radici di grossa
pezzatura;
• bruciare pneumatici, materie plastiche diverse, combustibili liquidi quali benzina,
kerosene, gasolio e simili, anche se utilizzate per l’alimentazione e l’accensione dei fuochi.

DURANTE TUTTO L’ANNO E’  VIETATO ACCENDERE FUOCHI DURANTE LE
ORE POMERIDIANE, salvo specifica autorizzazione rilasciata dal Corpo Forestale dello
Stato – Stazione di Spigno Saturnia

PERIODO MASSIMO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI
(15/06-30/09)
E’ VIETATO ACCENDERE FUOCHI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DURANTE IL PERIODO DI
MASSIMO RISCHIO PER GLI INCENDI BOSCHIVI: 1° GIUGNO – 30 SETTEMBRE (durante tale periodo
vengono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dagli incendi di cui agli art. 4 e 7 della Legge
n. 353/2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, le leggi della Regione Lazio e le direttive
del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nell’imminenza di tale periodo le norme da rispettare
verranno rese note alla cittadinanza con specifica Ordinanza del Sindaco)

2)    SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE – TUTELA DELLE STRADE
ED AREE PUBBLICHE (C.D.S.):

Con l’Ordinanza n. 10 del 3.04.08 d i proprietari di terreni a fronte di strade comunali o vicinali, provvedano a regolare le siepi vive, a far tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, nonché a tagliare le piante in precario stato di conservazione, in maniera tale da:
• non restringere o danneggiare la strada limitando la visibilità alla circolazione;
• non impedire od ostacolare il libero transito dei pedoni sui marciapiedi;
• non coprire od occultare anche solo parzialmente la segnaletica stradale
regolamentare  compromettendone la leggibilità dalle distanze e dalle angolazioni
necessarie;
• non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della
circolazione.
E’ FATTO INOLTRE OBBLIGO AI PROPRIETARI A PROVVEDERE

• alla ripulitura dei canali stradali e dei corsi d’acqua;
• di conservare i fabbricati ed i muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere
l’incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
• a rimuovere le ramaglie di qualsiasi specie e dimensione cadute dagli alberi piantati
vicino alla sede stradale e che vengano a cadere sulla medesima;
• a mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade in modo tale da impedire frane e o
cedimenti  del corpo stradale ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del
terreno e  realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di
eseguire interventi che possano causare i predetti eventi;

La Polizia Locale e gli altri agenti delle Forze di Polizia, durante l’attività di vigilanza sul territorio, provvederanno ad elevare verbali di contravvenzione nei confronti di quanti non osserveranno le prescrizioni delle citate ordinanze.
Le sanzioni previste per i trasgressori vanno da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (art. 7 bis D. lgs. n. 267/2000), da un minimo di € 168,00 ad un massimo di € 1.682,00 – se le norme vietate sono quelle del Codice della Strada relative al Titolo II – “Della costruzione e tutela delle strade”- (Circolare Min. Interno 31 dicembre 2012, n. 9362. Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 195, comma 3 del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 nuovo CdS);  da € 516, 00 a € 3.098,00 se il comportamento illecito è riferito all’art. 59, comma 1 e 2, del RD 18 giugno 1971, n. 733, fermo restando qualora se ne ravvisi la fondatezza, l’esercizio dell’azione penale.