TERRACINA, I CONSIGLIERI DI MINORANZA CHIEDONO D’INDAGARE SU TEMPI E COSTI DELLA PISCINA COMUNALE

mfront_terracina_piscina_san_martinoI consiglieri di minoranza del Comune di Terracina hanno presentato un esposto in Procura per chiedere che venga aperta un’indagine circa i costi e i tempi per la realizzazione della piscina a San Martino, oggetto di un project financing.

Così si legge nell’esposto:


“Unitamente ai consiglieri comunali Alessandro Di Tommaso, Giuseppe D’Andrea e Vittorio Marzullo ieri abbiamo sottoscritto e depositato presso la Procura della Repubblica di Latina un esposto finalizzato a sollecitare indagini sui vari passaggi amministrativi posti in essere dal 2005 ad oggi attinenti il project financing per la realizzazione della piscina in località San Martino.
In tale esposto abbiamo accuratamente evidenziato tutta una serie di punti critici sui quali a nostro avviso potrebbero e dovrebbero focalizzarsi le indagini.

In sintesi se ne riportano gli aspetti più rilevanti:
la realizzazione dei lavori di completamento del primo lotto funzionale avrebbero dovuto concludersi entro il 28.05.2006 e successivamente avrebbero dovuto iniziare quelli relativi al II° lotto aggiudicati con delibera di Giunta Comunale n. 124 del 27.03.2007; invece quasi subito i lavori relativi al I° lotto si sono interrotti e quanto meno, alla data del 24.10.2011, data della delibera di giunta n.498 nella quale viene accertata la necessità di realizzare opere strutturali “…propedeutiche al prosieguo dei lavori di realizzazione del !° lotto funzionale…” i lavori suddetti non sembrano essere stati ripresi. Cosa sia accaduto dal momento dell’aggiudicazione della gara e fino alla suddetta data non è dato di sapere e ciò che soprattutto risulta incomprensibile è come mai l’amministrazione comunale non sia stata in grado di prevedere che occorrevano opere che solo nel 2011 vengono definite come “propedeutiche” addirittura al prosieguo dei lavori del I° lotto funzionale. Tra l’atro si fa rilevare che nel caso di specie trattasi della realizzazione di un ponte carrabile sul c.d. “Fosso del Colle” il cui costo viene stimato in €. 150.000,00. In quella stessa delibera si apprende inoltre che l’amministrazione comunale non era in condizione di sostenere il costo dell’ampliamento della piscina – da ml. 33 a ml. 50 di lunghezza – costo che con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 18.01.2008 (l’amministrazione)aveva invece accettato di sostenere in misura non superiore ad €. 300.000,00 sulla base di una stima redatta dalla società concessionaria del project.

Anche in forza della sopravvenuta dichiarazione di dissesto nella delibera 498 su richiamata la Giunta decide allora di affidare sia la realizzazione del ponte carrabile che l’ampliamento della piscina comunale alla società concessionaria del project che in cambi, chiede ed ottiene l’estensione della gestione della piscina da 30 a 40 anni.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 21.02.2013 è stato stabilito, tra l’altro, “….di rinviare a successivo atto consiliare l’assegnazione del diritto di superficie sull’ulteriore area di mq. 5.000……….da destinare alla realizzazione di un impianto di cogenerazione….”. La predetta delibera approvava, l’ennesimo schema di convenzione che modificava ed integrava quello del 03.10.2008, a sua volta modificato(?) da un non meglio formalizzato atto aggiuntivo allegato alla delibera di Giunta n.41 del 20.01.2009. In questa ultima delibera la Giunta assumeva che all’art.3 del contratto di concessione di cui al Repertorio n. 4252 del 3.10.2008 vi era stato riportato “per mero errore materiale” quale costo dell’opera l’importo di €. 1.545.000 piuttosto che quello corretto di €. 1.821.000,00 ai quali andava aggiunto l’importo ulteriore di €. 300.000,00 per l’ampliamento della piscina che portava l’ammontare complessivo dell’opera ad un costo di €. 2.121.000.00. Tale prima variazione non trova riscontro in alcun atto che abbia preceduto la sottoscrizione della convenzione del 03.10.2008 né nella delibera di giunta n.41 del 20.01.2009 si rinvengono elementi tali da giustificare l’asserito errore materiale. Rimane inoltre – ed è aspetto più rilevante – la mancanza di traccia della modifica della convenzione del 03.10,2008 che a giudicare dalle premesse riportate nella convenzione sottoscritta in data 18.03.2013 – Rep. N. 4791 – resta l’unica valida e delle cui modifiche non viene data menzione.

Nella convenzione ultima – quella appunto del 18.03.2013 – a modifica di quanto stabilito nell’art. 3 della concessione precedente, il costo dell’opera viene elevato fino all’importo di €. 2.731.500,00. Orbene, se all’importo di €. 1.821.000,00 – a voler dare per buona l’errata quantificazione fatta nella convenzione del 03.10.2008 – aggiungiamo l’importo di €. 600.000,00 – costo dei lavori di ampliamento della piscina – nonché l’ulteriore importo di €. 150.000,00 – relativo alla realizzazione del ponte carrabile – siamo ad un totale di €. 2.571.000,00. Inoltre, l’importo di €. 746.200,00 previsto a carico dell’amministrazione all’art.2 ultimo capoverso della concessione dell’ottobre del 2008, a favore della concessionaria – al termine della gestione trentennale – “…pari all’esposizione negativa finale in termini monetari dovuta sia alla liquidazione del TFR per i dipendenti che alle somme da versare all’erario…” ( al di la della assoluta gratuità della disposizione che sembrerebbe funzionale a porre a carico dell’amministrazione parte dei costi della gestione e del relativo rischio d’impresa ) lievita, nell’art.2 della concessione del marzo 2013 fino alla stratosferica somma di €. 2.714.656,00 – al termine della gestione quarantennale – con l’aggiunta di una subordinata, non disciplinata nella concessione del 03.10.2008 , che impone all’amministrazione comunale di corrispondere alla società concessionaria l’importo di €. 850.000,00 nel caso in cui al termine della concessione l’amministrazione decidesse di gestire in economia l’impianto. In questo caso, però, la corresponsione di tale somma non viene collegata ad alcuna ragione. Rimane invece non variato, rispetto alla concessione dell’ottobre 2008, l’obbligo ulteriore posto a carico dell’amministrazione che (all’art.12) si impegna a “….fornire al concessionario l’attacco alla cabina elettrica, nonché la fornitura di energia per una potenza massima di 40KWatt in servizio all’impianto natatorio ed alle sue strutture funzionali ed accessorie nel limite economico della ricezione in contropartita, a tariffe vigenti, dell’importo corrispondente a n. 30 abbonamenti mensili di 10 lezioni di scuola di nuoto….

In base a tale evolversi dei fatti abbiamo dunque invitato la Procura della Repubblica di Latina a verificare se in relazione ai fatti esposti sussistono ipotesi di reato a carico dei diversi soggetti a vario titolo coinvolti in questa vicenda.

In particolare abbiamo chiesto di indagare in ordine ai motivi che avrebbero giustificato l’interruzione dei lavori dopo l’aggiudicazione della gara; sulla variazioni intervenute sia in ordine alla determinazione del costo che ai tempi di esecuzione dell’opera e del conseguente mancato rispetto degli obblighi posti a carico dell’amministrazione e della società temuta alla realizzazione dell’opera; sulla legittimità delle disposizioni che riguardano la previsione degli oneri a carico dell’amministrazione comunale al termine della gestione sia nel caso di quanto previsto per la devoluzione a terzi sia nel caso di gestione in economia; sulla legittimità della devoluzione a favore della società concessionaria della realizzazione di un’opera pubblica – ponte carrabile propedeutico alla realizzazione dell’impianto natatorio per un costo di €. 150.000,00 – e se nel complesso le modifiche apportate, soprattutto quelle relative all’ampliamento della piscina e quella più rilevante dell’estensione del periodo di concessione a fronte degli impegni alla realizzazione delle opere suddette possano dirsi legittime in quanto non inficianti la procedura della gara, a suo tempo espletata, per l’individuazione del soggetto realizzatore dell’intervento né in quanto surrettiziamente finalizzate a giustificare l’estensione della durata della concessione.

Questo è il quadro sintetico dell’esposto che si compone di sette pagine e degli allegati in esso esposto indicati”.