Sabaudia, concessione sul lungomare: privati vincono al Tar

La spiaggia di Sabaudia  lato Torre Paola
La spiaggia di Sabaudia
lato Torre Paola

Quando si parla di concessioni e di lungomare a Sabaudia, i ricorsi fioccano. Un braccio di ferro continuo tra privati e Comune che ha portato anche a provvedimenti di demolizione ma che a volte finisce diversamente, a favore dei privati.

Come nel caso dell’ultimo ricorso presentato al Tribunale amministrativo da M.N. e A.N. entrambi titolari di una concessione demaniale marittima con scadenza 30 aprile 2010, un tratto di arenile di mq 1.000 destinato a spiaggia attrezzata, con “sovrastante supporto logistico di tipo C” ovvero bar, ristoro magazzino, pronto soccorso, servizi igienici. La querelle inizia nel 2007 quando i privati presentano istanza di rinnovo della concessione successivamente respinta dall’Ente che aveva poi richiesto altra documentazione tra cui il nulla osta autorizzazione paesistica ambientale rilasciata dalla Regione Lazio e il nulla osta rilasciato dall’Ente Parco Nazionale del Circeo.


Nel 2008 poi, viene disposto anche l’abbattimento di un manufatto, iter che non arriva a compimento proprio per un pronunciamento del Tar che accoglie  la domanda di tutela cautelare presentata dai titolari della concessione. Anche questa volta il Tribunale amministrativo ha considerato fondato quanto eccepito dai ricorrenti ed in modo particolare  l’ “illegittimità della richiesta da parte dell’Amministrazione di allegare alla domanda di rinnovo i nulla osta rilasciati dalle Autorità competenti all ’epoca dell’esame dell’istanza di autorizzazione alla installazione del supporto logistico di tipo C, licenziata favorevolmente con il provvedimento n. 10/AR del 3.5.2004”.

Quindi in sostanza se per il rilascio della concessione il Comune aveva già vagliato la documentazione prodotta perché fare un passo indietro? Nella sentenza del Tar viene inoltre specificato che “spetta all’ Amministrazione di verificare il mantenimento delle condizioni sussistenti al momento del rilascio delle autorizzazioni in argomento e in particolare – tramite il confronto tra il progetto originario e quello allegato all’istanza di rinnovo – l’assenza di modifiche strutturali ai manufatti in argomento siccome in precedenza autorizzati”. Un passaggio che lascia poco spazio all’interpretazione. Il Tribunale ha quindi dato ragione ai privati dopo circa 7 anni di ricorsi e controricorsi. Il Comune non si è comunque costituito in giudizio.