Terracina, gara per il museo della bonificazione pontina: accolto il ricorso della Dipe Costruzioni

*Il Tar di Latina*
*Il Tar di Latina*

Il Tar accoglie il riscorso presentato dalla Dipe Costruzioni, contro il Comune di Terracina, in relazione alla gara per l’affidamento dei lavori di allestimento del museo archeologico della bonificazione pontina, ritenendo illegittima l’esclusione dalla gara dell’Ati costituita per l’occasione, ma respinge la richiesta di risarcimento.

L’associazione temporanea di imprese (Ati), formata con la Dromos restauri, e assistita dagli avvocati Francesco Marascio e Stefano Genovese, aveva chiesto l’annullamento della nota recante la comunicazione della sua esclusione dalla gara, del bando di gara e dell’intera provedura di gara e aveva anche chiesto la condanna dell’amministrazione comunale di Terracina al risarcimento dei danni.


Alla base dell’esclusione dell’Ati ci sarebbe stata la mancanza della certificazione di qualità per la lavorazione della categoria prevalente, vale a dire forniture e servizi.

Secondo la ricorrente però l’esclusione sarebbe illegittima per carenza di presupposti, dato che essa ha documentato il possesso dei requisiti di ammissione, in particolare il possesso dell’attestazione Soa e della certificazione di qualità.

*Comune di Terracina*
*Comune di Terracina*

Il Comune di Terracina, difeso dall’avvocato Lina Vinci, avrebbe inoltre illegittimamente modificato la motivazione dell’esclusione dato che in un primo tempo questa sarebbe stata disposta per la carenza della certificazione di qualità mentre, in sede di riscontro alla istanza di autotutela, essa avrebbe giustificato l’esclusione sulla base della mancata dimostrazione del possesso dei requisiti.

La Dipe Costruzioni ha chiesto pertanto che le siano riconosciuti sia il danno emergente, costituito dai costi di partecipazione alla gara sia il lucro cessante, cioè il danno da perdita della possibilità di aggiudicarsi la gara. Il Collegio però respinge questa richiesta perchè ritiene che il risarcimento del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo presuppone che il suo titolare dia la prova che, in assenza del comportamento illegittimo dell’amministrazione, avrebbe conseguito il risultato utile (nella fattispecie l’aggiudicazione del contratto) con certezza o quantomeno con una rilevante probabilità, cosa che sempre secondo il Tar non sarebbe stata.