Spigno, al Tar contro Comune e segretario per essere stato demansionato: è un “ex equo”

*Il Comune di Spigno Saturnia*
*Il Comune di Spigno Saturnia*

Ha presentato due ricorsi nei confronti del Comune di Spigno Saturnia e avverso il segretario generale davanti al giudice amministrativo che ha deciso di riunirli in un unico procedimento. Sul quale si è pronunciato solo oggi con una sentenza parziale di accoglimento in quanto i vari argomenti sottoposti al tribunale amministrativo dal ricorrente non rientrano tutti nella sua competenza, ma in parte in quella del giudice del lavoro.

Il ricorrente è un dipendente del Comune di Spigno Saturnia; in particolare egli è transitato per mobilità nei ruoli del comune di Spigno Saturnia, nei quali è stato inquadrato come capo settore, categoria D1, posizione economica 3, dopo aver prestato servizio alle dipendenze del Comune di Formia. E con il primo ricorso contesta i provvedimenti coi quali il Comune ha rideterminato la propria organizzazione e ridefinito la pianta organica e gli atti “a valle” coi quali egli è stato assegnato al servizio demografico-statistico nell’ambito del settore 1 amministrativo al quale era preposto il segretario comunale (controinteressato in giudizio).


*Il Tar di Latina*
*Il Tar di Latina*

Con  un successivo ricorso egli ha impugnato gli atti coi quali per l’anno 2013 il nuovo assetto organizzativo è stato riconfermato; in pratica si tratta degli atti di conferimento della responsabilità del settore 1 amministrativo al segretario comunale e degli atti coi quali quest’ultimo ha disciplinato il servizio demografico-statistico cui è assegnato il ricorrente (gli atti che disponevano in modo corrispondente per il 2012 sono stati impugnati a mezzo dei motivi aggiunti al ricorso n. 318 del 2011).

Il ricorrente denuncia che il nuovo assetto organizzativo è illegittimo sotto vari profili oltre a determinare il suo “demansionamento” e una reformatio in peius del suo trattamento economico per cui conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e la condanna del Comune al risarcimento dei danni che si è riservato di provare in corso di giudizio.

Il giudice amministrativo esaminati gli atti di causa conclude sottolineando come il primo ricorso sia fondato in parte e annulla la delibera di consiglio recante “dotazione organica personale dipendente. Indirizzi generali”, nella parte in cui istituisce tre settori apicali; ma anche la delibera di giunta nella parte in cui riserva al personale inquadrato in categoria D3 la titolarità dei settori 1 e 2 ossia amministrativo e tecnico. Per la parziale soccombenza il giudice ha disposto la compensazione dei beni.

Sentenza TAR