SANT ELIA FIUMERAPIDO – PRIVERNO CALCIO
Il Giudice Sportivo
– sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 182 del 4.3.2015
– esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla società PRIVERNO CALCIO e con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa ha preso parte il calciatore BENALI Zinelabidin nato il 01.05.1991 senza averne titolo essendo stato squalificato con C.U. n. 182 del 4.03.2015 fino al 4.03.2017.
Il reclamo è infondato.
Infatti, il citato calciatore BENALI Zinelabidin nato il 01.05.1991 questo Organo Giudicante con C.U. n. 182 del 4.03.2015 lo ha squalificato fino al 4.03.2017 quindi, tale provvedimento è successivo alla data della disputa della gara.
Pertanto ha preso parte alla gara avendone pieno titolo.
Si precisa, inoltre, che il suo tesseramento è stato perfezionato il 15.01.2015 per la società SANT’ELIA FIUMERAPIDO
DELIBERA
a) di respingere il reclamo proposto dalla società PRIVERNO CALCIO
b) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio:
SANT’ELIA FIUMERAPIDO – PRIVERNO CALCIO 3 – 1.
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CECCANO – SANT ELIA FIUMERAPIDO
Preso atto che la gara in oggetto non è stata disputata per assenza della Società SANT ELIA FIUMERAPIDO; rilevato che la stessa non ha fatto pervenire alcuna giustificazione in merito, ai sensi di quanto disposto nel Com. Uff. n. 1 del 01.07.2014, deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti;
visto l’art. 17 comma 1 del CGS e l’art. 53 comma 2 e 7 delle NOIF
DECIDE
a) di infliggere alla Società SANT’ELIA FIUMERAPIDO la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3;
b) di comminare alla Società l’ammenda di euro 1000,00 (seconda rinuncia).
PREANNUNCIO DI RECLAMO
FORMIA 1905 CALCIO – PRIVERNO CALCIO
Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Società A.P.D.PRIVERNO CALCIO si soprassiede ad ogni decisione in merito. Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA
Euro 100,00 PRO CALCIO LENOLA
Perchè propri sostenitori nel corso della gara, rivolgevano alla terna arbitrale espressione offensiva.
A CARICO DIRIGENTI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ FINO AL 24/ 4/2015
MAGGIACOMO FRANCO (PRO CALCIO LENOLA)
Per proteste nei confronti dell’arbitro.
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
KEITA ABDUL DRAMANE (FORMIA 1905 CALCIO)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR
ALTOBELLI FILIPPO (CALCIO SABAUDIA VODICE) TOTI GIACOMO (CALCIO SABAUDIA VODICE) FIORINI DANILO (PONTINIA)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR
CIANCIARUSO SANDRO (CAMPODIMELE) IMPROTA CIRO (CAMPODIMELE)
FIASCHI SIMONE (HERMADA) CIFRA MATTEO (SAN MICHELE)
MENEGHELLO ROBERTO (SAN MICHELE)