Tarsu, esenzione per i garage privati che non possono produrre rifiuti

La Corte di Cassazione

“L’Associazione Contribuenti Italiani rende noto che la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 17623/2016, ha teso una mano ai contribuenti, offrendo utili indicazioni per essere esonerati dal pagamento della tassa sui rifiuti relativamente alle pertinenze dell’abitazione principale che, ‘per la natura stessa delle superfici o per il loro particolare uso o per l’obiettiva condizione di inutilizzabilità immediata, a condizione che le circostanze presupposto della esclusione siano dedotte nella denuncia originaria e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi’.

Tali locali sono, in particolare, i garage privati.


Il direttore provinciale dell’associazione, Antonio Bottoni

Infatti, secondo l’Ordinanza, ‘costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese)’.

Ciò significa che ‘pur operando il principio secondo il quale è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, tale principio non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, costituendo l’esenzione, anche parziale, un’eccezione alla regola generale del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale’.

Per cui, questa Associazione suggerisce agli interessati di comunicare al proprio comune l’inesistenza della capacità produttiva di rifiuti, relativamente ai locali in questione, facendosi rilasciare la ricevuta della consegna della denuncia/comunicazione.

Spetterà poi al comune, se lo ritenesse opportuno, verificare la veridicità della dichiarazione ricevuta.

Se, nonostante ciò, il comune dovesse richiedere ancora il pagamento della tassa, la richiesta potrebbe essere impugnata dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, provando di aver seguito correttamente e compiutamente le indicazioni ricavabili dalla Sentenza richiamata, anche se il comune non si fosse attivato per il controllo della dichiarazione ricevuta.

A tal proposito, questa Associazione, invita i comuni della provincia di Latina a predisporre idonea modulistica al fine di agevolare i cittadini nel presentare la dichiarazione in argomento”.