Lo strumento della delega: funzione e utilità

Uno strumento estremamente efficace che l’ordinamento italiano prevede come facilitazione per i cittadini; con la delega è infatti possibile incaricare una persona terza per eseguire una determinata azione che si è impossibilitati a portare a termine.

Un documento che viene redatto in semplice carta e tramite il quale si procede a nominare una persona di fiducia che potrà compiere una azione in vece di qualcun altro: si pensi a consegna o ritiro di pacchi / documenti; il tutto può essere fatto semplicemente compilando un modello di delega generica che contenga al proprio interno tutti i dati del soggetto delegante e quelli del delegato. A questo vanno anche aggiunte copie di documenti di identità.


La delega è quindi un documento che può essere anche abbastanza delicato, motivo per il quale prima di incaricare qualcuno a compiere una data azione al posto nostro è sempre bene conoscere a fondo la persona sulla quale si sta puntando. Una delega deve poi essere personalizzate per l’ufficio al quale ci si sta rivolgendo: gli enti pubblici da questo punto di vista mettono a disposizione dei cittadini modelli di delega predisposti e già quindi precompilati in parte. Altre volte è possibile scaricare un modello di delega dal sito web dell’ente stesso.   

Aspetto fondamentale, la delega generica deve contenere sempre e comunque la volontà chiara del delegante, la sua manifestazione indubbia di voler delegare il compito di svolgere quella specifica operazione al delegato indicato. Ogni aspetto deve quindi essere specificato nei minimi dettagli.

Tra i tanti modelli di delega, quella per l’ufficio postale, per l’Inps, per il ritiro di referti medici e perfino per il ritiro del figlio a scuola; per formalità Aci; per il ritiro del passaporto; alla visione e per il rilascio di foto scattate da un autovelox.

Tanti campi di applicazione per uno strumento che è stato introdotto nell’ordinamento italiano proprio con lo scopo apposito di facilitare la vita del cittadino consumatore mettendogli a disposizione la facoltà di delegare ad altri azioni che non avrebbe avuto modo o tempo di compiere in prima persona. Il quadro normativo di riferimento è dato dall’ Articolo 1387 del Codice Civile che va a legiferare in tema di fonti della rappresentanza.