Class Action contro Acqualatina, il Comitato: “Sindaci dell’ATO4, siete o no dalla parte dei vostri concittadini?’

“Ebbene sì, possiamo affermarlo senza essere smentiti: Acqualatina non ha digerito che, con l’Ordinanza datata 20/06/2018, il Tribunale di Roma, X Sez. Civile (R.G. n. 8331/2018) abbia dichiarato l’ammissibilità della Class Action con riferimento alle “partite pregresse” «sotto il profilo dell’illegittimità della tariffa applicata per violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo e corrispettività».

Raimondo Besson, a.d. di Acqualatina S.p.A.

Il che risulta strano poiché la stessa Acqualatina, all’indomani del pronunciamento, aveva salutato tale ordinanza come positiva, dichiarandosi addirittura «soddisfatta dell’esito di questa sentenza».


In realtà tanta soddisfazione non deve esservi stata visto che si dice (ma non ne abbiamo ancora contezza) che Acqualatina abbia proposto reclamo avverso tale ordinanza, pur essendo soddisfatti. Comunque che l’ordinanza non sia soddisfacente per il gestore idrico l’attesta la sistematicità di alcune azioni extragiudiziali.

Dapprima una lettera alle associazioni che stanno collaborando alla raccolta firme per le adesioni degli utenti che intendono chiedere la restituzione delle partite pregresse con segnalazione «che non corrispondono affatto al vero talune affermazioni diffuse dal Comitato» e contestuale «diffida a cessare la diffusione di informazioni false e fuorvianti».

È da presumersi che, nello scrivere la propria nota, i legali di Acqualatina abbiano considerato dapprima le (inspiegabili) dichiarazioni trionfalistiche dell’Ing. Besson e quel suo riferimento ad una “sentenza” che ancora non c’è! Nella consapevolezza che vi è una ordinanza ben dettagliata sulle “partite pregresse” e ne parla in termini di «illegittimità delle voci tariffarie sopra precisate», non è il Comitato che, conoscendo la differenza, parla di sentenza!

Gli avvocati promotori della Class Action contro Acqualatina

Vero che, proprio tale ordinanza, permette a tutti gli utenti di aderire all’azione di classe per far valere il proprio diritto a chiedere la restituzione di tale somme “illegittime”, evidenziando (ma è principio cardine dell’ordinamento) che la sentenza avrà validità solo per chi ha partecipato all’azione di classe. Com’è principio pacifico che chi, per propria scelta, rimane fuori dalla Class Action potrà promuovere azione personale e/o collettiva per far chiedere la dichiarazione di “illegittimità” delle cennate voci. Circostanza ben conosciuta a commercianti, titolari di studi professionali, ecc., che già ci stanno facendo pervenire le loro adesioni per le future azioni collettive (anche di risarcimento danni).

Quindi, contrariamente a quanto riferito nella “circolare” che Acqualatina sta spedendo alle Associazioni che, assieme a Noi, stanno promuovendo questa azione, il Comitato non dice inesattezze! E non le dice neanche quando afferma che se il Tribunale di Roma confermerà l’ordinanza e l’illegittimità delle partite pregresse, sarebbe veramente difficile per Acqualatina continuare a porle in bolletta sino alla scadenza! Se gli utenti aderiscono ad un’azione in cui si chiede di dichiarare l’illegittimità di qualcosa, sembra il minimo che, per il futuro, il gestore non potrà più richiedere tali somme.

Ma Acqualatina si è spinta oltre! Tale lettera di “cortesia”, infatti, e per quanto di conoscenza, è stata inoltrata ai Sindaci dei Comuni dell’ATO 4, anche per il tramite della STO (Segreteria Tecnica Operativa), con la precisazione da parte di quest’ultima che, comunque, il gestore potrebbe recuperare le somme da restituire.

Mal si comprende in forza di quali principi giuridici la STO affermi che somme restituite poiché dichiarate illegittime potrebbero essere recuperate dal gestore,
quello che è comprensibile è che vi è l’interesse a delegittimare la più importante azione di classe mai proposta nella provincia di Latina ed a sminuirla in ogni modo.

Anche non lesinando attacchi diretti agli avvocati che la stanno patrocinando. Solo per inciso, premesso che i moduli messi a disposizione gratuitamente dal Comitato possono essere spediti/depositati direttamente presso la Cancelleria della X Sez., del Tribunale di Roma (R.G. n. 8331/2018) senza alcun costo aggiuntivo per l’utente, bene è precisare che la somma di 15 euro chiesta agli utenti, sta ripianando i costi dell’azione (scritture contabili alla mano) e dell’eventuale eccedenza si valuterà l’impiego, ben potendo essere adibita a fondo cassa per le ulteriori azioni (ad esempio, quella di risarcimento danni per mancata disponibilità di acqua nell’estate 2017 che l’ordinanza del Tribunale di Roma ha ritenuto non poter includere all’interno della Class Action).

Da ultimo, il nostro appello ai Sindaci dell’ATO4. A coloro che, comunque, tali voci le hanno approvate.

Cari Sindaci, a prescindere dal voto espresso sulle partite pregresse nelle Assemblee di Acqualatina, considerato che vi è un Tribunale che considera “illegittime” le partite pregresse (dello stesso pensiero anche Tribunale e Corte d’Appello di Cagliari; Tribunale di Nuoro; Tribunale di La Spezia; ecc), non sarebbe il caso di mettersi dalla parte dei propri concittadini pubblicizzando un’azione che potrebbe permettere di recuperare somme corrisposte malgrado non dovute?

E ancora: se la sentiranno i Sindaci di lasciare alle loro spalle delle “approvazioni” molto discusse per appoggiare un’azione che potrebbe portare a restituire centinaia di euro ad ogni utente? Ai posteri l’ardua sentenza.

Il Comitato”