Partite pregresse: gli avvocati della Class Action spiegano le ‘mezze verità’ di Acqualatina

Acqualatina – al punto E – afferma che << dopo la sentenza anche coloro che non hanno aderito potranno chiedere un rimborso per proprio conto>>. Poiché chiedere non è uguale ad ottenere, Acqualatina s.p.a., al di là di meri proclami, si impegni pubblicamente e con atti formalitramite una Delibera di Assemblea, a prevedere di rimborsare, all’esito della sentenza-, estendendo l’efficacia della stessa, anche tutti coloro che non aderiranno all’azione di classe, compresi imprenditori, commercianti, professionisti e artigiani! “

In questi giorni il gestore idrico Acqualatina S.p.A. sta divulgando, all’interno dei propri sportelli amministrativi, una nota composta da tre pagine con cui intende fare il punto sull’inammissibilità delle c.d. ‘partite pregresse‘ che, ricordiamo, costituiscono il punto nevralgico della Class Action avviata negli scorsi mesi e che sta vedendo l’adesione di migliaia di cittadini.


Gli avvocati promotori della Class Action contro Acqualatina

A fronte della suddetta nota, gli avvocati facenti parte del Comitato e promotori della Class Action hanno a loro volta diffuso un comunicato con cui illustrano agli utenti le ‘mezze verità’ diffuse dal gestore idrico.

Di seguito il testo del documento diffuso dagli avvocati.

 

Questa la nota di tre pagine che Acqualatina la sta divulgando all’interno dei propri sportelli informativi. Con questa nota Acqualatina intenderebbe ristabilire la verità (?) sulla Class Action e sulla illegittimità delle partite pregresse. Peccato ci siano delle inesattezze.

 

1 – E’ vero che il Tribunale si è limitato a definire ammissibile il punto sulle partite pregresse! È vero in parte! Il Tribunale ha anche evidenziato che la richiesta agli utenti delle cosiddette partite pregresse comporta l’«illegittimità della tariffa idrica così determinata dovuta alla violazione del principio di irretroattività dell’atto amministrativo e di corrispettività».

 

 

 

2 – E’ vero che il Tribunale ha fissato solo la prima udienza e questa si terrà il prossimo giugno? È vero che il Tribunale ha già fissato tutti gli incombenti nonché «per la discussione l’udienza collegiale del 12.6.2019 ore 13.30», dopo di che vi sarà la sentenza.

 

 

 

3 – E’ vero che chi non ha aderito potrà chiedere il rimborso ad Acqualatina? Si è vero. Com’è vero che Acqualatina solo con una sentenza sarà obbligata a restituire mentre potrà rispondere a chi non ha promosso alcuna azione che non rimborserà niente. Le sentenze si applicano solo tra le parti in causa, e non agli altri.

 

 

 

 

4 – E’ vero che è la legge che convalida le partite pregresse? Non è vero. Le partite pregresse sono state autorizzate dall’ARERA e votate dai Sindaci dell’ATO4 (nel 2014 e nel 2016) Non vi è alcuna legge che le prevede, ma un atto amministrativo. Ed il Tribunale di Roma ha ritenuto la «illegittimità della tariffa idrica così determinata».

 

 

 

 

5 – E’ vero che questa è una corretta informazione? Noi sosteniamo che è parziale, e forse è un altro tentativo di sminuire la portata e l’importanza della Class Action.

Però voi, informatevi, domandate, verificate, fatevi un’idea e poi chiedetevi: ‘Ma se il Tribunale di Roma (ed anche quello di Cagliari, di Nuoro, di La Spezia ecc.) dicono che le partite pregresse sono illegittime non sarà il caso di far valere i miei diritti aderendo alla Class Action od anche promuovendo altro giudizio autonomo in cui chiedere che mi restituiscano le somme che “illegittimamente” ho pagato?

Gli utenti possono aderire in due modi:

  • avvalendosi del Comitato (indirizzo mail:  2017acqua@gmail.com);
  • spedendo / depositando direttamente il modulo e gli allegati al Tribunale di Roma, Cancelleria della X sez. Civile (R.G. 8331/2018).