Acqua torbida, comitati e associazioni contro il protocollo operativo

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Un nuovo esposto-denuncia alle autorità riguardante l’acqua sporca – e potenzialmente rischiosa per la salute – che sgorga dai rubinetti del Sud pontino, questa volta per dire ‘no’ al recente protocollo di intesa sottoscritto da Asl, Acqualatina, Ato4 e Arpa Lazio, finalizzato a consentire l’emanazione tempestiva delle ordinanze sindacali in caso di torbidità. Un protocollo che violerebbe diverse norme in materia. Almeno stando alle diverse realtà civiche scriventi, ovvero l’associazione Cittadini per la Tutela dei Beni Comuni di Formia, l’associazione Comunità del Lazio Meridionale e delle Isole Pontine, l’associazione Pendolari Stazione di Minturno Scauri, il Comitato Acqua Gaeta, il Coordinamento Acqua Sud Pontino, la Confconsumatori provinciale e il Laboratorio Socio Politico San Giacomo Gaeta. Nella lunga lista di destinatari del documento, figurano il Prefetto, l’Amministratore delegato di Acqualatina, il presidente dell’Ato4, il direttore dell’Arpa, i vertici dell’Asl e i sindaci dell’Ato4.

DI SEGUITO, NEL DETTAGLIO, IL CONTENUTO DELL’ESPOSTO:


“Premesso che in data 21.01.2020 veniva redatto e sottoscritto il Protocollo di Intesa tra ASL Latina, Acqualatina, ATO4 e ARPA Lazio, finalizzato a consentire l’emanazione tempestiva di provvedimenti ordinatori da parte dei Sindaci nei casi di torbidità dell’acqua. Premesso, inoltre, che nell’ambito della disciplina della qualità delle acque destinate all’uso umano, è fatto obbligo del rispetto tanto del D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31 e s.m.i., quanto dell’ultimo D.M. del 14 giugno 2017, recante modifiche agli Allegati tecnici II e III del predetto Decreto legislativo. Considerando:

– che in materia di qualità delle acque destinate ad uso umano, il citato D. Lgs. 31/2001, stabilisce all’art. 4, che “le acque destinate al consumo umano devono essere salubri e pulite” e pertanto, “a) non devono contenere microrganismi e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana; b) devono soddisfare i requisiti minimi di cui alle parti A e B dell’allegato I”; – che al comma 3 dell’art. 4, del D. lgs. 31/2001 è posto il principio invalicabile della tutela della salute umana che si pone a fondamento e a limite della norma stessa, prescrivendo che “L’applicazione delle disposizioni del presente decreto non può avere l’effetto di consentire un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana, né l’aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile.”. – che all’art. 6, rubricato “Controlli”, nel comma 5-bis, si stabilisce in modo chiaro ed incontrovertibile, che “il giudizio di idoneità dell’acqua (giudizio sul servizio idropotabile fornito e non un accordo con il gestore sui parametri n.d.r.) destinata al consumo umano spetta all’azienda U.S.L. territorialmente competente”. – che la ASL, il Gestore e l’Autorità di Ambito non hanno competenza in merito ai parametri minimi di qualità delle acque e che eventuali modifiche devono essere rimesse al Ministero/i competenti e, in particolari condizioni, alla Regione. – che in merito alla TORBIDITÀ, il parametro indicatore di qualità dell’acqua, individuato all’Allegato I del D.Lgs. 31/2017, è il valore “Accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale”. Tale disposizione deve essere intesa nel senso che anche se la torbidità fosse accettabile, ovvero acqua limpida e cristallina, non devono comunque essere presenti variazioni anomale di altri parametri. Il richiamo normativo al consumatore, inoltre, non né casuale né improprio poiché questi sostiene tutte le spese di gestione del SII e dunque è colui a cui deve essere garantita la fornitura idropotabile “accettabile”. – che, sempre in tema di Torbidità, la nota 7, parte C “Parametri indicatori” dell’allegato I del D.M. 14 giugno 2017, è fissato un limite massimo di 1NTU, valore che viene ribadito nella nota 13 della tabella 1, parte B allegato III che fissa l’”Incertezza di misura”. Infatti, non essendo possibile per il consumatore passare ad altro gestore deve essere questi a farsi carico dell’accettabilità di tale parametro, che non può essere deciso dal Gestore, anche in accordo con altre Istituzioni.

Fatte le dovute premesse e considerazione, è di tutta evidenza che il qui contestato Protocollo è stato stilato e sottoscritto in palese violazione delle citate norme di carattere generale e regolamentare, avendo infatti:

a. stabilito un parametro indicatore della torbidità dell’acqua difforme a quanto previsto nelle richiamate norme, tra l’altro facendo riferimento, a supporto dell’individuazione di tale parametro, alla c.d. “la letteratura scientifica”, che nel nostro ordinamento non trova rango normativo;

b. esteso un protocollo con il quale la ASL di Latina, abdica al proprio ruolo di controllore, demandando al Gestore il controllo di cui all’art. 6, comma 5-bis del D. Lgs. 31/2001;

c. alterato i parametri indicatori senza averne la competenza specifica che come detto è demandata al Ministero e/o alla Regione;

d. violato di fatto il principio posto nel D. Lgs. 31/2001, per aver determinato “un deterioramento del livello esistente della qualità delle acque destinate al consumo umano tale da avere ripercussione sulla tutela della salute umana” e un “aumento dell’inquinamento delle acque destinate alla produzione di acqua potabile”;

e. ingenerato ulteriore confusione e difformità nell’emanazione dei provvedimenti ordinatori da parte dei Sindaci del sud pontino coinvolti negli eventi degli ultimi mesi, come si evidenzia da Ordinanza n.11 del 28/01/2020 del Comune di Minturno da cui risulta, a seguito di nota di Acqualatina n.1134 del 27/01/2020, che il Gestore comunicava che nel punto di campionamento presso il Comune di Minturno il valore analitico Torbidità era pari a 1,9 NTU quando poi in data 30/01/2020, come da altra nota dello stesso gestore Acqualatina, tale parametro su Minturno “Fontana via Antonio Sebastiani” è pari a 3.5 NTU.

Preso atto di tutto quanto su esposto, avendone interesse sia come cittadini che come utenti, si intende qui chiedere l’immediata revoca per acclarata illegittimità del Protocollo de quo.

A margine di tale contestazione, si intende inoltre sottolineare che in considerazione delle richiamate norme gli scriventi ritengono necessario:

1. che vi siano, in riferimento alla qualità delle acque, i limiti e le metodologie fissate dalla legge e nell’eventualità in cui uno o più parametri siano fuori norma, venga comunicata tale condizione con tempestività e siano adottate, in modo trasparente, le procedure previste dalla norma;

2. che i controlli abbiano la frequenza stabilita dalla legge per i Gestori che come Acqualatina hanno una produzione di circa 373.600 metri cubi al giorno di acqua potabile (o presunta tale);

3. che come stabilito dalla legge tali controlli siano relativi agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione e alle reti di distribuzione;

4. che siano rese pubbliche, come specificato dalle norme vigenti, tutte le analisi sulla qualità delle acque effettuate dal Gestore e dagli Enti preposti al controllo con indicazione precisa dei laboratori incaricati;

5. che venga creata, da ATO4-Lazio e dalla STO, una pagina web dedicata in modo da poter avere accesso alle informazioni sullo stato della potabilità e della qualità dell’acqua in maniera semplice, trasparente e tempestiva, avendo dati costantemente aggiornati;

6. che la STO accerti lo stato della rete in quanto è anche possibile ipotizzare che la torbidità abbia una componente dovuta alle perdite fisiche o allo stato di degrado della stessa, constatato che dai dati relativi  alla torbidità non è possibile nessuna corrispondenza tra sorgenti e punti di prelievo (rete di distribuzione);

7. che i Sindaci, quali autorità sanitarie, supportino e si facciano promotori in seno alla Conferenza dei Sindaci e presso la STO, di quando da noi richiesto e nell’emettere le rispettive ordinanze di tutela della salute pubblica acquisiscano e rendano pubbliche le analisi fornite.

8. che sia superata la separazione operata tra analisi microbiologiche e analisi chimiche, in quanto la stessa causa una grave frammentazione dell’auspicata unità del controllo, separando due aspetti che sono sempre strettamente correlati”.