La sentenza del TAR che ha annullato l’aggiudicazione della gara d’appalto per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei RSU a favore della Servizi Industriali impone alcune brevi considerazioni: in primis, il mutamento di orientamento da parte del Consiglio di Stato e quindi del TAR che lo ha fatto proprio non può, in termini assoluti, costituire una giustificazione idonea ad allontanare dalle responsabilità la commissione che ha provveduto all’aggiudicazione. Quei principi espressi nella suddetta sentenza erano infatti costantemente applicati per i contratti di avvalimento nel settore dei lavori pubblici e tenuto conto che gli orientamenti giurisprudenziali non sono mai immutabili un approccio più rigoroso rispetto alle caratteristiche del contratto di avvalimento presentato dalla Servizi Industriali si imponeva; ciò soprattutto se si considera che della commissione di aggiudicazione faceva parte il Vice Prefetto.
Vorremmo fortemente credere che la commissione abbia poi potuto svolgere il proprio compito scevra da condizionamenti e pressioni del livello politico ma la fretta con la quale si è proceduto proprio alla valutazione di tale fondamentale aspetto – circostanza questa richiamata nelle valutazioni della società ricorrente – ci induce a pensare male. Le conseguenze che potrebbero discendere dalla sentenza in questione ci preoccupano e riguardano un duplice profilo: il primo è quello legato ad un possibile avvicendamento nella gestione che potrebbe avvenire in piena stagione estiva con quasi certe difficoltà di carattere organizzativo tali da pregiudicare il corretto svolgimento del servizio; il secondo è quello legato alle conseguenze di carattere giuridico e più specificamente a quelle da un lato, conseguenti ad azioni risarcitorie che a questo punto la Servizi Industriali potrebbe porre in essere nei confronti del Comune e dall’altro, legate al mancato pagamento da parte dei cittadini del corrispettivo del servizio che è calcolato su tariffe legate ad un piano economico finanziario strettamente collegato all’offerta con la quale la Servizi Industriali si è aggiudicata la gara.
A questo punto è lecito chiedersi perché l’amministrazione e per essa la commissione di aggiudicazione non abbia preteso dalla Servizi Industriali, prima di procedere all’aggiudicazione in suo favore, un contratto di avvalimento che avesse caratteristiche tali da mettere al riparo l’amministrazione e per essa la città da conseguenze del tipo di quelle che purtroppo rischiano di prodursi. Se da parte del livello politico non vi è stato nessun condizionamento allora quel livello non potrà esimersi dall’attribuire alla commissione una specifica responsabilità per il danno prodotto alla collettività ( danno stimabile, in forza della sola sentenza del TAR, in circa duecentomila euro ). Qualora l’amministrazione dovesse invece soprassedere allora vorrà dire che in quella decisione e nel procedere con quella celerità a licenziare come idoneo il contratto di avvalimento presentato dalla Servizi Industriali avrà giocato un ruolo rilevante anche il livello politico.
E’ chiaro che per il bene della città ci auguriamo che questa sentenza possa essere ribaltata dinanzi al Consiglio di Stato anche se dal punto di vista giuridico tale aspetto appare allo stato assai poco probabile.
Alessandro Di Tommaso Giuseppe D’Andrea Vincenzo Coccia Vittorio Marzullo
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