IL TRIBUNALE DI LATINA DISSEQUESTRA I DUE AUTOVELOX A SPERLONGA

Accolto il ricorso presentato dall’amministrazione comunale di Sperlonga contro il sequestro di due autovelox disposto dal G.I.P. di Latina il 15 giugno 2011.

L’assunto accusatorio si fondava, in particolare, sugli esiti delle operazioni di rilevazioni e accertamento delle violazioni svolte dalla Polizia della Strada, d’iniziativa e su delega dell’Ufficio di Procura, quest’ultimo compulsato dalla denuncia di un cittadino che lamentava la scarsa visibilità delle postazioni installate sulle due direttrici di marcia della strada regionale Flacca e l’illegittimità di due verbali di contravvenzione al Codice della Strada elevatigli inspiegabilmente nello stesso giorno, a brevissima distanza temporale l’uno dall’altro.


Evidenziava l’accusa che, pur avendo le indagini riscontrato la difformità delle postazioni alla normativa vigente in materia di controllo remoto della velocità, in particolare al contenuto della Circolare del Ministro dell’Interno n.300/A 10307/09/144/5/20/3 del 14/08/2009, alcuna iniziativa finalizzata all’immediata disattivazione era stata assunta dalla Polizia Locale di Sperlonga, sebbene più volte sollecitata in tal senso.

Per queste ragioni, secondo il P.M., persistendo l’operatività degli autovelox irregolari e la conseguente illegittima rilevazione delle violazioni al Codice della Strada e apparendo evidente “la sussistenza del fumus dei reati per i quali si procede”, si rendeva necessario e urgente eseguirne il sequestro.

I giudici del Tribunale di Latina, nella loro sentenza affermano come il “… provvedimento impugnato soffra della mancanza di una precisa contestazione del fatto-reato di abuso d’ufficio, sotto il profilo dello svolgimento della pubblica funzione o servizio in violazione di norme di legge o regolamento finalizzato al conseguimento di un ingiusto vantaggio patrimoniale e/o di un ingiusto danno a terzi. Generico – continuano i giudici – è il riferimento del Pubblico Ministero, richiamato dal G.I.P. nell’impugnato decreto al compimento, per opera d’ignoti, presumibilmente, appartenenti alla Polizia Locale di Sperlonga, di un’illegittima attività di rilevazioni delle infrazioni al C.d.S., poiché attuate con l’impiego di autovelox non conformi alla normativa vigente in materia di controllo remoto della velocità. Né, ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente il richiamo alle disposizioni delle Circolari del Ministro dell’Interno. E’ appena il caso di evidenziare al riguardo – prosegue il Tribunale – che l’asserita violazione di note circolari interpretative o attuative di legge è di per sé inidonea ad integrare il reato di cui all’art. 323 C.P., atteso che in tema di abuso d’ufficio la condotta dell’agente rileva penalmente solo se l’ingiusto vantaggio patrimoniale è conseguito attraverso la violazione di legge o di regolamento, con esclusione degli atti che hanno natura meramente interpretativa o attuativa di normative preesistenti e che comunque sono privi della forza normativa propria della legge o del regolamento. Circa la configurabilità del reato di cui all’art. 323 C.P., l’impostazione accusatoria è altresì carente in relazione agli aspetti afferenti alla gara d’appalto espletata dal Comune di Sperlonga per l’affidamento del servizio di gestione dell’attività di rilevazione delle infrazioni al C.d.S. e ai connessi profili soggettivi ed oggettivi idonei ad ipotizzare il reato – rapporti di cointeressenza tra pubblici ufficiali dell’ente appaltante e titolari delle imprese appaltatrici; modalità di gestione del servizio; numero delle infrazioni rilevate; entità e destinazione dei profitti. Pertanto, – terminano i giudici – in difetto di una precisa contestazione degli illeciti per cui si procede e delle possibilità di ricondurre gli elementi siccome prospettati dalla Pubblica Accusa all’ipotesi criminosa, va annullato l’impugnato decreto e disposta, per l’effetto, la restituzione dei beni in sequestro al legittimo proprietario”.

***ARTICOLO CORRELATO*** (VIDEO – La Procura sequestra due autovelox a Sperlonga – 16 giugno -)

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