Come fare richiesta per sovraindebitamento

Oggi il sovraindebitamento è una delle maggiori cause di suicidi, perché non solo colpisce il soggetto direttamente interessato, ma l’intera realtà che lo circonda, familiare e professionale. Per fortuna, anche il legislatore si è accorto di quanto grave fosse il problema e sono state introdotte delle normative grazie alle quali i soggetti sovraindebitati possono uscire dal tunnel e ricominciare.

Cosa è il sovraindebitamento

Secondo la normativa vigente in merito, il sovraindebitamento nasce quando un soggetto si trova in una “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”. Come si intuisce, è una situazione drammatica in cui chiunque può venirsi a trovare, da un giorno all’altro, soprattutto chi porta avanti un’attività propria. Non avere la forza e la possibilità economica di far fronte ai debiti accumulati negli anni, significa veder gonfiarsi anche la cifra da pagare, soprattutto quando si tratta di debiti con lo Stato. All’ammontare principale, infatti, si sommano gli interessi e le more, così da far lievitare talmente tanto il debito che esso diventa sempre più spesso impossibile da saldare.


Chi può accedere alla richiesta di sovraindebitamento

Naturalmente, non tutti possono accedere a questa possibilità, ma soltanto determinate categorie ritenute idonee, ovvero: · tutti i consumatori, quindi persone fisiche senza partiva IVA come dipendenti, pensionati o disoccupati; · tutte le piccole imprese considerate non fallibili, quindi con un patrimonio inferiore ai 300.000 €, un fatturato inferiore ai 200.000 € annui e debiti inferiori a 500.000 €; · qualsiasi azienda agricola, a prescindere dalla propria dimensione; · tutti i professionisti iscritti ad albi e ruoli; · tutti gli enti no profit come onlus e associazioni; · Tutte le start up innovative. Inoltre, per accedere al Piano del consumatore bisogna, innanzitutto, essere un soggetto non fallibile, non aver mai posto in essere tentativi di frode verso i creditori e non aver determinato la condizione di sovraindebitamento in modo colposo o doloso.

Come fare richiesta per sovraindebitamento

Per venire incontro alle necessità di chi vuole saldare i propri debiti, evitando così la concretizzazione di situazioni che possono portare a gesti drammatici, è stata introdotta la possibilità di stilare un Piano del consumatore. Grazie a esso, una volta ottenuta l’approvazione da un Giudice, si può saldare il proprio debito. Questo piano si basa su un accordo che il debitore propone ai suoi creditori con l’aiuto del tribunale competente e che prevede un vero e proprio piano di pagamento rateizzato nel tempo. Inoltre, secondo il recente Codice della Crisi, non è soltanto un singolo a poter avviare la procedura di sovraindebitamento, ma anche un nucleo familiare, purché i membri siano conviventi e che il sovraindebitamento abbia origine comune.

Il passo principale per accedere alla procedura è la presentazione di un’istanza presso la Sezione di Volontaria Giurisdizione del Tribunale competente, alla quale si accede pagando un contributo unificato di 98 € e uno forfettario di 27. L’istanza serve per nominare un cosiddetto OCC (Organismo di Composizione della Crisi) che avrà un doppio ruolo molto importante, perché da un lato redigerà una relazione in cui confermerà al Giudice la fattibilità per procedere nella richiesta e aiuterà il debitore stesso nella stesura del piano; dall’altro, invece, eviterà al Giudice di verificare la documentazione personalmente. In alternativa, il debitore può fare a meno di un OCC e ricorrere a un professionista che, però, deve essere riconosciuto e autorizzato dal Tribunale. L’istanza, per essere accettata, deve possedere, al suo interno, specifiche informazioni, ovvero:

· l’indicazione del tribunale al quale è stata presentata la domanda di sovraindebitamento;

· la determinazione della cosa oggetto della domanda;

· nome, cognome, residenza e codice fiscale dell’istante.

In caso di persona giuridica o di associazione non riconosciuta, bisogna indicare la denominazione o la ditta e l’organo o l’ufficio che la rappresenta in giudizio;

· una relazione riguardante le ragioni della domanda e conseguenti conclusioni;

· l’indicazione della Procura a cui l’istanza è stata rilasciata, oppure il nome e il cognome del procuratore.

Una volta ricevuta l’approvazione da parte del Giudice, chiamata tecnicamente Omologa, il piano può essere messo in atto fino all’estinzione del debito e alla cosiddetta Esdebitazione e Riabilitazione, ovvero la cancellazione dei debiti non pagati.